impianti antintrusione
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Obbligo di progetto

Gli impianti antintrusione rientrano nell'ambito del DM 37/08, in particolare nell'art. 1, comma 2, lettera b):

impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere

Relativamente all'art. 2 si applica la definizione del comma 1 lettera f):

impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonche' i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente

L'art. 5 comma 1 prevede per questo tipo di impianti l'obbligo di progetto:

Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), e' redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative piu' rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto e' redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, e' redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

In sostanza per gli impianti antintrusione sussiste l'obbligo di progetto redatto da un professionista abilitato negli stessi casi in cui sussiste per l'impianto elettrico.

La dichiarazione di conformità deve contenere il progetto, come previsto dall'art. 7 comma 1:

Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalita' dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformita' degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonche' il progetto di cui all'articolo 5

Sentenza della Cassazione n.12879/12 - L'installatore è responsabile per il malfunzionamento degli impianti di sicurezza

Con la sentenza n.12879/12 depositata il 24 luglio 2012 la Cassazione ha condannato Telecom per non aver effettuato una regolare manutenzione su un impianto antintrusione che aveva installato presso una gioielleria. La Cassazione ha ritenuto opportuno concentrarsi sulla responsabilità contrattuale dell’appaltatore che non aveva eseguito correttamente quanto previsto nel contratto. La sentenza ripercorre i fatti in cui, a seguito del malfunzionamento del collegamento telefonico con le Forze dell’Ordine, i rapinatori furono in grado di completare la rapina con successo nonostante il dipendente della gioielleria avesse schiacciato il pulsante di allarme. (fonti: spaziosecurity.it, lastampa.it)

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