Normativa siti web

Linee guida generali

Accessibilità

Norme giuridiche

  • Legge 9 gennaio 2004, n. 4 - Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2004).
  • Decreto ministeriale 8 luglio 2005, Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici (G.U. n. 183 dell'8 agosto 2005).
  • Decreto ministeriale 20 marzo 2013 - Modifiche all'allegato A del decreto 8 luglio 2005 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, recante: «Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilita' agli strumenti informatici». (GU Serie Generale n.217 del 16 settembre 2013).
  • Legge 7 agosto 2015, n. 124 - Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (G.U. n. 187 del 13 agosto 2015).
    • Art. 1. Carta della cittadinanza digitale

Norme tecniche

Circolari, documenti e linee guida

  • AgID, Circolare n.1/2016 - Aggiornamento della Circolare AgID n. 61/2013 del 29 marzo 2013 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle pubbliche amministrazioni, http://www.agid.gov.it/circolare-n12016

Amministrazione digitale

Norme giuridiche

  • Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale.
  • Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, Circolare n.8/2009, Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione per la riduzione dei siti web delle Pubbliche amministrazioni e per il miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni on line al cittadino.
    • 5. REGISTRAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI SITI WEB - L'obiettivo del dominio ".gov.it" e di aggregare i siti web delle pubbliche amministrazioni che già erogano servizi istituzionali con un adeguato ed omogeneo livello di qualità, sicurezza ed aggiornamento dei servizi. A tal fine, le pubbliche amministrazioni che si iscrivono al dominio ".gov.it" certificano che le informazioni ed i servizi offerti ai cittadini ed alle imprese dai propri siti web sono chiarimenti presentati, raggruppati in modo organico e facilmente raggiungibili dalla pagina web principale e che saranno adeguati alle caratteristiche fissate dalle linee guida. Le pubbliche amministrazioni dovranno comunicare successivamente l'elenco dei siti web che intendono dismettere. '''Le pubbliche amministrazioni individuano uno o più responsabili del procedimento di pubblicazione di contenuti sui siti internet di propria competenza.''' Tali nominativi, completi di indirizzo e-mail, devono essere raggiungibili dalla barra di coda del relativo sito presente in tutte le pagine all'indirizzo nomesito.gov.it/responsabile.
  • Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 - Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (GU Serie Generale n.214 del 13-9-2016).

Open data

Circolari, documenti e linee guida

Privacy

Norme giuridiche

  • Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali.
    • Allegato B. Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (credenziali, password)
  • Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento n.229 dell’8 maggio 2014, Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie (G.U. n. 126 del 3 giugno 2014).
  • Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento RGPD - in vigore dal 24 maggio 2016, applicabile dal 24 maggio 2018)

Sicurezza

Norme giuridiche

  • DPCM 24 gennaio 2013 - Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale, (GU n.66 del 19 marzo 2013).
  • REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (Regolamento eIDAS - in vigore dal 17 settembre 2014, applicabile dal 1 luglio 2016)
  • DIRETTIVA (UE) 2016/1148 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 luglio 2016 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione

Circolari, documenti e linee guida

SPID

Norme giuridiche

  • Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale.
    • Art. 64 - Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
      • 1. abrogato.
      • 2. abrogato.
      • 2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell’Agenzia per l’Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID).
      • 2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell’AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro l’accesso ai servizi in rete.
      • 2-quater. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies.
      • 2-quinquies. Ai fini dell’erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta alle imprese, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell’identità digitale dei propri utenti. L’adesione al sistema SPID per la verifica dell’accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell’utente esonera l’impresa da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
      • 2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
        • a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;
        • b) alle modalità e ai requisiti necessari per l’accreditamento dei gestori dell’identità digitale;
        • c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l’interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell’identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese;
        • d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;
        • e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;
        • f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete.
      • 2-septies. Un atto giuridico può essere posto in essere da un soggetto identificato mediante SPID, nell’ambito di un sistema informatico avente i requisiti fissati nelle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71, attraverso processi idonei a garantire, in maniera manifesta e inequivoca, l’acquisizione della sua volontà. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico.
      • 2-octies. Le pubbliche amministrazioni consentono mediante SPID l’accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono identificazione informatica.
      • 2-nonies. L’accesso di cui al comma 2-octies può avvenire anche con la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.
      • 3. abrogato

Circolari, documenti e linee guida

Trasparenza

Norme giuridiche

  • Legge 18 giugno 2009, n. 69 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009).
  • Decreto Legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 - Attuazione dell'art. 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici (G.U. n. 303 del 31 dicembre 2009).
  • DPCM 26 aprile 2011, Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci, adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (G.U. n.177 del 1 agosto 2011).
  • Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 - Misure urgenti per la crescita del Paese. (G.U. n.187 dell’11 agosto 2012).
    • Art 13 c. 01 - All'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria".
    • Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. (G.U. n.265 del 13 novembre 2012).
    • Art.1 c.14 3° periodo - Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività. (comma così sostituito dall'art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016)
    • Art,1 c.15 - Ai fini della presente legge, la trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.
    • Art.1 c.16 - Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell’articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:
      • a) autorizzazione o concessione;
      • b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
      • c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
      • d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
    • Art.1 c.26 - Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti web istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 15 e 16 nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle quali sono nominati.
    • Art.1 c.28 - Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.
    • Art.1 c.29 - Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell’articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.
    • Art.1 c.32 - Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L’Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l’articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (comma così modificato dall'art. 8, comma 2, legge n. 69 del 2015)
  • Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - (titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016) (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013).
  • Legge 7 agosto 2015, n. 124 - Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (G.U. n. 187 del 13 agosto 2015).
    • Art. 7. Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza.
  • Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (G.U. 8 giugno 2016, n. 132).
  • Regolamento ANAC del 16 novembre 2016 - Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Circolari, documenti e linee guida

Link

Usabilità

Norme tecniche

  • ISO 9241-151:2008, Ergonomics of human-system interaction — Part 151: Guidance on World Wide Web user interfaces
  • ISO 9241-171:2008, Ergonomics of human-system interaction — Part 171: Guidance on software accessibility
  • ISO 9241-210:2010, Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems
  • ISO/TR 16982:2002, Ergonomics of human-system interaction — Usability methods supporting human-centred design
  • ISO/TR 18529:2000, Ergonomics — Ergonomics of human-system interaction — Human-centred lifecycle process descriptions

Circolari, documenti e linee guida

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